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Gruppo Iva: anche per il “rappresentante” divieto di compensazione orizzontale

Il divieto di compensazione orizzontale, previsto nel regime del Gruppo IVA dall'art. 4, co. 3, D.M. 06 aprile 2018, opera con riguardo a tutti i partecipanti al gruppo, incluso il "Rappresentante" (Agenzia entrate - risposta del 19 maggio 2021, n...

20 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il divieto di compensazione orizzontale, previsto nel regime del Gruppo IVA dall’art. 4, co. 3, D.M. 06 aprile 2018, opera con riguardo a tutti i partecipanti al gruppo, incluso il “Rappresentante” (Agenzia entrate – risposta del 19 maggio 2021, n. 355).

Il Gruppo IVA si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d’imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES.
Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano solo in capo al Gruppo IVA e, tutti i relativi adempimenti sono assolti dal “Rappresentante”. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
Inoltre, è prevista una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, tenendo conto della unitarietà del soggetto passivo costituito dal gruppo stesso.
L’unicità del soggetto giustifica, pertanto, tale tipo di responsabilità. Tale solidarietà comporta dunque che, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo, l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare gli importi non versati dal rappresentante del soggetto unico, rivolgendosi a ciascun partecipante al Gruppo per il recupero di quanto dovuto.
Per il gruppo IVA, ai fini del versamento dell’imposta a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo. Il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
La struttura del Gruppo IVA, infatti, quale autonomo soggetto passivo, che risponde a finalità antiabuso, oltre che semplificatorie, a differenza di ciò che accade nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di “Rappresentante”.
D’altronde la differenza sostanziale tra la società controllante nell’ambito della procedura IVA di gruppo ed il Rappresentante nel gruppo IVA si evince anche dal ruolo sostanziale della prima, il cui venir meno fa cessare la procedura, rispetto al secondo che può cessare ed essere sostituito senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, tant’è che può subentrare quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA.
Pertanto, il divieto di compensazione orizzontale, previsto nel regime del Gruppo IVA opera con riguardo a tutti i partecipanti al gruppo, incluso il “Rappresentante”.

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