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Imposta di bollo prospetti assegni vitalizi

Esenti dall'imposta di bollo i prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri o ex consiglieri regionali (Agenzia delle Entrate - Risposta 18 giugno 2021, n. 419). Nel caso di specie, il contribuente ha rivestito la carica di c...

21 Giugno 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Esenti dall’imposta di bollo i prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri o ex consiglieri regionali (Agenzia delle Entrate – Risposta 18 giugno 2021, n. 419).

Nel caso di specie, il contribuente ha rivestito la carica di consigliere del Consiglio della Regione per un totale di 15 anni e risulta titolare dei diritto all’assegno vitalizio.
Il Consiglio regionale eroga a favore dei propri Consiglieri cessati dal mandato le indennità per cariche elettive ivi compresi gli assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche medesime. Certifica mensilmente l’erogazione dell’indennità e dell’assegno vitalizio.
Nel caso di specie rilascia un prospetto o cedolino dal quale risultano l’imponibile lordo, le trattenute di legge, l’importo netto da liquidare, che viene accreditato.
Inoltre, il Consiglio assoggetta tale prospetto ad imposta di bollo.
Il Consiglio, tuttavia, non sempre ha assoggettato i prospetti ad imposta di bollo addebitandola ai consiglieri ed ex consiglieri.
Tanto premesso, il contribuente chiede di conoscere il trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai prospetti oggetto del quesito.

Con riferimento al caso prospettato, il cedolino e/o prospetto emesso dal Consiglio, quale sostituto d’imposta, certifica mensilmente l’erogazione della indennità e dell’assegno vitalizio e, quindi, svolge la funzione di quietanzare le somme che il Consiglio eroga, oltre che di indicare l’imponibile lordo, le trattenute di legge e l’importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario di cui l’istante è il titolare.
Considerato quanto sopra, l’Agenzia ritiene che i prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti, debbano essere ricompresi tra gli atti indicati nell’articolo 26 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto siano da considerarsi esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.

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