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Imposta sui servizi digitali: istituito il codice tributo

Istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 01 marzo 2021, n. 14/E). L’imposta sui servizi digitali (c.d. DST - Digital Services Tax) è stata istituita ...

2 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 01 marzo 2021, n. 14/E).

L’imposta sui servizi digitali (c.d. DST – Digital Services Tax) è stata istituita e disciplinata dalla Legge di bilancio 2019 (art.1, commi 35-50, L. n. 145/2018).
I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili; per il primo anno di applicazione dell’imposta, il suddetto termine è prorogato al 16 marzo 2021.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”;
– “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – INTERESSI”;
– “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – SANZIONE”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo stabilito in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo appartenente a un gruppo, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:
– nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
– nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
– nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

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