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Imposta sulle successioni: determinazione base imponibile rendita

La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di r...

20 Gennaio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 gennaio 2021, n. 51)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’istante fa presente che nel 2020 si è aperta la successione del marito, titolare di una farmacia caduta in successione. In virtù delle disposizioni testamentarie, l’istante è stata nominata unica erede, mentre il dipendente del de cuius è stato nominato legatario. Oggetto del legato a lui attribuito è la suddetta farmacia. Detto legato è gravato da un onere, consistente nel pagamento, a favore dell’istante, di una rendita vitalizia con cadenza annuale. L’istante, oltre ad erede, è anche beneficiaria di somme di denaro derivanti dall’esecuzione dell’onere posto a carico del legatario.
Dunque, l’istante essendo beneficiaria sia dell’eredità, sia del legato, dal quale trae un’ulteriore arricchimento, ai fini fiscali, è considerata a sua volta legataria e, quindi, deve indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che le perviene per effetto del testamento.
In relazione al valore della cosa legata, dalla documentazione fornita emerge che l’istante ed il legatario hanno di comune accordo stabilito il valore economico da attribuire al legato, avente ad oggetto la farmacia, mediante incarico ad un professionista che ne ha stimato il valore, alla data di apertura della successione.
Tale circostanza comporta che il legatario (nonostante le disposizioni del de cuius), non sarà tenuto a corrispondere somme superiori al valore del legato.
Da quanto sopra, fermo restando l’eventuale accertamento del valore effettivo del legato da parte dell’Ufficio competente, consegue che la rendita derivante dall’onere imposto al legatario non sembra realizzare una “rendita vitalizia” (come inizialmente previsto nel testamento) ma piuttosto una “rendita a tempo determinato”, essendo stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento.
Pertanto, ai fini del calcolo del valore della rendita in argomento non si ritiene applicabile la disposizione contenuta nella lettera c), dell’articolo 17 del TUS, riferita alle rendite vitalizie, ma piuttosto trova applicazione, nell’ipotesi in esame, quanto previsto dal medesimo articolo 17, lettera b), secondo cui «1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo (…) b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato».
Tale valore concorre, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell’attivo ereditario devoluti a favore dell’istante, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro prevista dal citato comma 48 dell’articolo 2, decreto-legge n. 262 del 2006, che dispone che l’aliquota in relazione ai beni: «a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro» è pari al 4 per cento.

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