Pubblicato il provvedimento di istituzione dello strumento di sostegno dei lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale (D.M. 4 agosto 2023).
Il decreto ministeriale di istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023. Nell’ambito dell’attività del Fondo rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: ovvero le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, ecc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali (articolo 1, comma 1 D.M. 4 agosto 2023).
Beneficiari e prestazioni
I beneficiari del Fondo sono individuati nei lavoratori delle imprese sopra citate ai quali possono essere fornite le seguenti prestazioni (articolo 5, comma 1):
– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
– assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.
Amministrazione del Fondo
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, che rimane in carica per 4 anni, composto da 4 componenti designati da Assotelecomunicazioni – Asstel e 4 componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché da 2 rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal citato articolo 38 (articolo 3, D.M. 4 agosto 2023).
Infine, nel decreto in commento sono indicati i criteri e le misure delle prestazioni (articolo 6) e le fonti di finanziamento del Fondo (articolo 7) individuate in contributi ordinari, addizionali e straordinari a carico, in percentuale diverse, sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, oltre che le modalità di accesso alle prestazioni (articolo 8) e di precedenza (articolo 9).