Con riferimento all’indennità COVID-19 prevista in favore dei lavoratori marittimi dall’articolo 10, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, l’Inps, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, fornisce – con messaggio n. 1206/2021 – le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. Ai lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all’articolo 17, comma 2, della L. n. 856/1986, è concessa un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020. I lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856/1986 – si ricorda – sono quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17. Gestione richieste di riesame delle domande respinte L’Istituto, fra l’altro, precisa che nel caso in cui la reiezione sia imputabile al codice “MARI”, è necessario operare delle verifiche ulteriori per i lavoratori aventi un rapporto alle dipendenze dei concessionari di altri servizi di bordo. In tal caso, per tutte le categorie di lavoratori con TIPO LAVORATORE = IM e CSC diversi da 1.15.02 e 7.07.09, l’operatore di Sede potrà richiedere al cittadino la documentazione ufficiale, fornita dal datore di lavoro, che attesti la presenza di un appalto ai sensi della legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura subordinata in presenza di una denuncia Uniemens TIPO LAVORATORE = IM con CSC 1.19.01, per le quali si sia in presenza di soli soci lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori sopra individuati devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno 30 giornate lavorative nel medesimo arco temporale.
Inoltre, tali lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020 – non devono essere titolari di: contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi, nonché di indennità antitubercolari; trattamento pensionistico diretto.
Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Il termine, da non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale inoltro di supplemento di istruttoria. Trascorso tale termine, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Per tutte le “reiezione forti” il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.
Per quanto riguarda il controllo IND_MAL, finalizzato alla verifica di titolarità di indennità di malattia alla data del 15 agosto 2020, si precisa che l’istruttoria automatizzata fornisce esito KO e respinge la tale domanda se individua un’indennità di malattia “accolta” o “pagata” o “in lavorazione” alla data del 15 agosto 2020.
Tuttavia, solo nel solo caso in cui l’indennità di malattia risulti “in lavorazione”, il cittadino potrà presentare istanza di riesame alla Struttura territorialmente competente, al fine di dimostrare la spettanza della prestazione in relazione a tale requisito. In tal caso la reiezione non è da considerarsi “forte” e la Struttura territoriale dovrà effettuare le successive verifiche e procedere con l’eventuale erogazione dell’indennità.
La variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DsWeb, che consente di modificare lo stato:
– da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
– da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido;
– da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia pagabile è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.