• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

+39 123 1234567

info@studiot21.com

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Studio T21

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Infortunio sul lavoro e comportamenti elusivi delle disposizioni antinfortunistiche

In caso di comportamenti elusivi delle disposizioni antinfortunistiche, è escluso il rimprovero colposo datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali comportamenti o che li avesse colposamente ignorati, sconf...

16 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di comportamenti elusivi delle disposizioni antinfortunistiche, è escluso il rimprovero colposo datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali comportamenti o che li avesse colposamente ignorati, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nel caso, i giudici d’appello hanno parzialmente riformato la decisione del Tribunale di primo grado, con cui il legale rappresentante di una s.r.I. è stato ritenuto responsabile per aver cagionato la morte di un operaio edile, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, omettendo di valutare i rischi derivanti dai danni da calore, inerenti alle attività svolte in ambiente aperto in periodo estivo, in condizioni climatiche avverse determinate da alte temperature, non impedendo al lavoratore di prestare attività, né di assumere bevande alcoliche (pur nella consapevolezza dell’abitudine da parte del medesimo di bere 1/4 di litro di vino al giorno). Tenute in considerazione le modalità di causazione del sinistro, esclusa la rilevanza della mancata considerazione nel DVR del rischio di caduta dall’alto, in quanto del tutto ininfluente, gli stessi giudici hanno individuato le violazioni ascrivibili al datore di lavoro nell’avere consentito l’attività lavorativa in condizioni climatiche avverse per le elevate temperature, nel non avere fornito adeguato copricapo al lavoratore, nel non avere comunque vigilato affinché indossasse l’elmetto fornitogli, nel non avere vigilato sull’assunzione di alcolici da parte del medesimo, nel non avere curato che il lavoratore si sottoponesse tempestivamente alla visita medica annuale, dalla quale avrebbe potuto emergere il suo stato di etilista cronico.
La previsione che condiziona l’attività del datore di lavoro alle condizioni meteorologiche collega il dovere di limitare l’attività in modo da non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori in condizioni di tempo avverse proprio all’opera prestata in quota. E ciò, perché il lavoro svolto ad un’altezza superiore ai due metri da un piano stabile espone maggiormente il lavoratore a situazioni quali il vento, la pioggia la neve o la nebbia e comunque ad ogni circostanza meteorologicamente sfavorevole, condizionando l’equilibrio e la stessa attenzione del lavoratore e favorisce il verificarsi di condizioni di pericolo.
Nella fattispecie, si contesta al datore di non avere sospeso l’attività lavorativa in una giornata calda, consentendo che il lavoratore riprendesse il lavoro nel primo pomeriggio, nonostante una temperatura di 34° centigradi, ritenuta dai giudici del merito di per sé incompatibile con lo svolgimento di lavori edili, senza che ciò trovi alcun riscontro tecnico, né esperienziale e soprattutto senza che una simile affermazione trovi aggancio in una condizione di allerta meteorologica giustificante l’astensione dalle attività fisiche e lavorative all’aperto. “D’altro canto, è evidente che laddove si dovesse giungere ad un’affermazione come quella contenuta nella sentenza, si dovrebbe affermare che in tutta la zona meridionale del Paese durante la stagione estiva è interdetta, in quanto pericolosa per la salute, ogni prestazione lavorativa che implica uno sforzo fisico all’aperto (i lavori edili, ma anche quelli svolti nei campi, la mietitura o la raccolta della frutta) ogniqualvolta la temperatura salga, il che è pacificamente contraddetto dai risultati dell’esperienza”. Deve, dunque, sotto questo profilo l’assenza di qualsivoglia profilo di colpa specifica e generica connotante la condotta dell’imputato.
Relativamente alla mancata vigilanza sull’uso del copricapo da parte del lavoratore, è sufficiente osservare che, come sottolinea proprio il giudice di appello, l’elmetto era stato fornito al lavoratore, mentre il medesimo, dopo avere ingerito un consistente quantitativo di alcool ha deliberatamente scelto di non indossarlo. Al riguardo, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo datore di lavoro – o a colui eventualmente preposto – sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva.

Category iconSenza categoria

Footer

Studio T21

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma (RM)

+39 081 123456
+39 081 123456
+39 321 1234567

info@studio21.com
pec@studio21.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube
Studio T21 | Copyright © 2022 | P.IVA: 00000000000
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta