Al fine di semplificare e uniformare la gestione delle istanze di ricovero in struttura pubblica presentata dai soggetti invalidi titolari dell’indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980, l’INPS comunica il rilascio di una nuova procedura informatica (INPS, messaggio 26 settembre 2023, n. 3347).
L’INPS, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.
L’indennità in questione, si ricorda, spetta ai mutilati e invalidi civili – anche minori di 18 anni – totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della Legge n. 118/1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.
La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
La dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non occorre, invece, allegare certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
La procedura, dopo avere svolto i controlli in fase di acquisizione sulla titolarità della prestazione e la congruità delle date, provvede a registrare automaticamente i periodi dichiarati nel campo “GP2IC23” del Data Base Pensioni, con il codice 6, denominato “RICOVERO INDENNIZZATO IN STRUTTURA PUBBLICA”.
Per effetto dell’inserimento del nuovo codice, le procedure di calcolo, pur in presenza di un ricovero superiore a 29 giorni – comunicato annualmente dal Ministero della salute all’Istituto – in sede di ricostituzione centralizzata, non genereranno un indebito.