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IRAP: esenzione versamenti società neocostituita con esercizio a “cavallo”

Con la Risposta n. 425 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può beneficiare dell’esenzione dai versamenti Irap stabilita dal DL Rilancio, la società neocostituita che ha stabilito il primo esercizio sociale dal 1° ottobre 2019 al 31 di...

24 Giugno 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la Risposta n. 425 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può beneficiare dell’esenzione dai versamenti Irap stabilita dal DL Rilancio, la società neocostituita che ha stabilito il primo esercizio sociale dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020. In particolare, non è tenuta ad effettuare i versamenti relativi al saldo per il periodo 2019-2020 e al primo acconto per il periodo 2021, in scadenza a giugno 2021.

È stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare dell’esenzione dai versamenti IRAP, prevista dal cd. “DL Rilancio”, da parte di una società costituita il 1° ottobre 2019, che abbia stabilito il primo esercizio sociale dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, mentre quelli successivi sono coincidenti con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno).

Normativa

Il DL Rilancio (art. 24 del D.L. n. 34 del 2020), allo scopo di sostenere le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha stabilito che non è dovuto:
– il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
– il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
L’esenzione dei versamenti si applica, con alcune eccezioni, esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio).
L’esenzione si applica, altresì, alle attività avviate nel 2019 ed ancora in corso alla data del 19 maggio 2020 per le quali è presumibile che non abbiano superato la soglia di ricavi o compensi prevista come requisito per l’accesso al beneficio.
Inoltre, l’esenzione deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi cd. “a cavallo”), tenuto conto delle peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’esenzione si applica sostanzialmente ai versamenti IRAP in scadenza a Giugno 2020, considerato che entro il 30 giugno 2020 doveva essere versamento il saldo IRAP periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e la prima rata di acconto del periodo d’imposta successivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i termini di versamento sono stabiliti con un criterio diverso. Infatti, i versamenti devono avvenire entro l”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconde rata dell’acconto).

Soluzione del caso

Nella caso esaminato, il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (che è quello a cui fa riferimento la norma agevolativa) termina il 31 dicembre 2020, comprendendo tutto il 2020. Di conseguenza i versamenti IRAP oggetto di esenzione (saldo relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e prima rata dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo) sono quelli in scadenza a Giugno 2021.
Pertanto, nel caso di periodo di imposta che va dal 1° Ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, non sono dovuti i versamenti IRAP relativi al saldo del periodo d’imposta 1° Ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 (per il quale non sono, altresì, dovuti gli acconti) e al primo acconto del periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, in scadenza a Giugno 2021.
Siccome l’esenzione dai versamenti IRAP costituisce aiuto di Stato, la fruizione di tale beneficio deve essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi, compilando il relativo prospetto IS, e in particolare il rigo IS201 con l’indicazione del codice aiuto generico 999.

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