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IVA: cessione di beni tramite incaricati alla vendita

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazion...

25 Novembre 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione ell’operazione), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 novembre 2021, n. 793)

Nel commercio elettronico indiretto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.
In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene fisicamente, ossia mediante mezzi ordinari.
Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione ell’operazione), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA.
Con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi – obblighi che dal 1° gennaio 2020, con portata generale, hanno sostituito le tradizionali modalità di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale – si è parimenti evidenziata la loro non applicabilità alle ipotesi di commercio elettronico:
Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata nell’istanza di intrrepello,considerato che:
– in tutte le ipotesi di vendita, il rapporto si instaura tra l’istante cedente ed un cessionario cosumatore italiano;
– l’acquisto avviene tramite il sito internet dell’istante, utlizzando strumenti tracciabili di pagamento, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l’indirizzo indicato dall’acquirente ed è curata, normalmente, tramite vettore;
tale tipologia di vendita non può che considerarsi commercio elettronico indiretto e, conseguentemente, l’istante non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura (fatta salva un’eventuale richiesta del cessionario in tal senso), né ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.
Resta comunque ferma:
– la possibilità di procedere nel senso prospettato (ossia tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, ovvero emissione di fattura) su base volontaria;
– l’obbligo, in caso contrario, di procedere comunque all’annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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