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La legge di conversione del DL Sostegni in GU: novità e conferme in materia lavoro

La Legge n. 69/2021 - di conversione del del DL n. 41 - ha introdotto alcune novità. Fra le più significative: il riconoscimento di un’indennità specifica, connessa all'emergenza da Covid-19 in atto, in favore dei lavoratori in somministrazione d...

24 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Legge n. 69/2021 – di conversione del del DL n. 41 – ha introdotto alcune novità. Fra le più significative: il riconoscimento di un’indennità specifica, connessa all’emergenza da Covid-19 in atto, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità; l’istituzione di un Fondo destinato ai genitori lavoratori separati o divorziati che in conseguenza dell’emergenza abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa, per garantire la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento; la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impossibilità sopravvenutaper motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2.

Indennità
Non ha subito modifiche in fase di conversione l’articolo 10del DL n. 41/2021che riconosce un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio;lavoratori dello spettacolo.
Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti, la nuova prestazione è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda.
In sede di conversione è stato, però, inserito l’articolo 18bis che riconosce un’indennità specifica, connessa all’emergenza da Covid-19 in atto, in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.Con apposito decreto da adottarsi, saranno definite le modalità di erogazione dell’indennità in questione.

Tutele per i genitori
L’articolo 12bis, inserito in sede di conversione, ha previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento.
L’articolo 13bis
, anch’esso di nuovo inserimento, ha inoltre esteso il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

Lavoratori fragili
Il DL n. 41 ha previsto l’estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee – relative a “lavoratori fragili” – che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:
– laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. A decorrere dal 17 marzo 2021 – specifica l’articolo 15 come modificato dalla legge di conversione -i periodi di assenza dal servizio in questione non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento;
– a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui sopra svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Infine, è stato previsto un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata in vigore del DL.

Proroghe o rinnovi dei contratti a termine
Non subiscono modifiche in sede di conversione le disposizioni in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine previste per il settore privato. L’articolo 17, comma 1, del DL n. 41, come si ricorderà, ha modificato la disciplina transitoria in materia, differendo dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della citata disciplina transitoria di cui all’articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. L’intervento legislativo consente quindi che i contratti a tempo determinato nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021, anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Inoltre il comma 2, nell’arco temporale così ridefinito, consente la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga.

Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del professionista
Ulteriore novità è stata introdotta con l’articolo 22bis, che prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
Nel caso di impossibilità sopravvenutaper motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, infatti, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
Gli adempimenti così sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati.

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