Comunicate le indicazioni in materia di calcolo dei premi di chi opera in paesi extracomunitari sulla base delle retribuzioni convenzionali (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 13).
L’INAIL è intervenuta in materia di assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. In effetti, Per l’anno 2023, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, che sono parte integrante del citato decreto.
Pertanto, vengono applicate le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni. Più, in particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle tabelle già citate.
Per retribuzione nazionale viene inteso il trattamento economico mensile, ovvero il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Questo importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.
Peraltro, le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.
Infine, le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Pertanto, ai fini assicurativi dell’INAIL, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli stati membri dell’Unione Europea e quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera), oltre che gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.