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Legge di Bilancio 2021: prorogata maggiorazione dei bonus di riqualificazione degli edifici

Prorogate per il 2021 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica degli edifici, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura maggiorata. Prorogati per il 2021, inoltre, il "bonus facciate" e il "bonus mob...

11 Gennaio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogate per il 2021 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica degli edifici, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura maggiorata. Prorogati per il 2021, inoltre, il “bonus facciate” e il “bonus mobili”, e viene inserito tra gli interventi agevolabili quello di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza (art. 1, co. 58, 59, 60, della L. n. 178/2020).

 

Interventi di efficienza energetica

 

La Legge di bilancio (art. 1, co. 58) estende al 31 dicembre 2021 il periodo agevolato per le spese relative ad interventi di efficienza energetica in relazione alle quali la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 65 per cento. In particolare, la detrazione maggiorata spetta per le spese relative ai seguenti interventi:
– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
–
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
– interventi riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
– acquisto e posa in opera delle schermature solari;
– acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (a condizione che l’intervento produca un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

Viene prorogata, altresì, la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili

 

Anche per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni più favorevoli che riconoscono la detrazione nella misura del 50 per cento (in luogo del 36 per cento) fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro (in luogo di 48.000 euro) per unità immobiliare (art. 1, co. 58 della Legge di Bilancio 2021).
In particolare, la detrazione maggiorata è riconosciuta per le spese relative ai seguenti interventi:
– di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (parti condominiali);
– di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
– finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
– relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
– relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
– relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
– di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Fino al 31 dicembre 2021 anche per tali interventi si applica il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (art. 1, co. 60 della Legge di Bilancio 2021).

Bonus mobili

La Legge di Bilancio (art. 1, co. 58) estende al 2021 anche la detrazione per le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare immobili ristrutturati.
Pertanto, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro (in precedenza il limite era di 10.000 euro), considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell’anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini della fruizione della detrazione, le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle corrispondenti detrazioni.

Bonus facciate

Raddoppia il periodo agevolato per la fruizione della detrazione relativa alle spese sostenute per il rifacimento della facciata degli immobili.
In particolare, viene riconosciuta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90 delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021 (in precedenza limitata all’anno 2020), relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

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