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Legge di Bilancio 2021: ulteriore detrazione fiscale per lavoratori dipendenti

4 GEN 2021 La Legge di Bilancio 2021 estende l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 28 mila euro, in modo strutturale, anche alle prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 (art. 1, co. 8, ...

4 Gennaio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

4 GEN 2021 La Legge di Bilancio 2021 estende l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 28 mila euro, in modo strutturale, anche alle prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 (art. 1, co. 8, L. n. 178/2020)

Secondo la previsione originaria l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spettava limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
La Legge di Bilancio estende tale detrazione anche alle prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021, senza un termine definito, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali. Pertanto, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta:

A) con riferimento alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020:

– il trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, rapportato al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

– una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

B) Con riferimento alle prestazioni rese dal 1° gennaio 2021:

– il trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

– una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

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