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Licenziamento disciplinare per plurimi comportamenti e insussistenza del fatto

Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti comportamenti, solo alcuni dei quali dimostrati, la "insussistenza del fatto" si configura laddove possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che s...

12 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti comportamenti, solo alcuni dei quali dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura laddove possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, ovvero laddove si realizzi l’ipotesi di fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando in ogni caso la necessità di una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati (Corte di Cassazione, sentenza 07 aprile 2021, n. 9305)

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato il reclamo proposto da un datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità, per insussistenza del fatto contestato, del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore. A quest’ultimo era stato constestato di aver procurato, alla guida del carrello elevatore, l’infortunio sul lavoro di un suo collega, di aver rilasciato false dichiarazioni in merito alla dinamica dell’infortunio, nonchè di aver approfittato della sua qualità di RLS per avallare una versione dei fatti che ne occultasse la responsabilità.
Ad avviso della Corte di merito era insussistente la responsabilità del lavoratore, che aveva seguito la procedura operativa aziendale, essa sì foriera di pericolo ed infatti modificata a seguito dell’infortunio occorso; parimenti, veniva esclusa l’effettiva volontà di un travisamento dei fatti, per la riconduzione delle dichiarazioni del lavoratore a mere ipotesi, e così pure l’esercizio di pressioni in virtù della carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Di qui, la Corte aveva ribadito l’insussistenza del fatto contestato, in assenza di antigiuridicità.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società datrice di lavoro, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge (art. 18, L. n. 300/1970), per erronea applicazione della tutela reintegratoria, in luogo di quella indennitaria, a seguito di un’erronea ritenuta insussistenza di tutti i fatti disciplinari contestati.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura laddove possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, ovvero laddove si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità.
In ogni caso, rimane ferma la necessità di operare una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza dell’applicazione:
a) nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, della tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano una sanzione conservativa;
b) nel caso di proporzionalità, della tutela indennitaria cd. forte (art. 18, co. 5, L. 300/1970) (Corte di Cassazione, sentenza 3 dicembre 2019, n. 31529).

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