Il Fisco ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 – recepimento Direttiva “DAC 6”) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 10 febbraio 2021, n. 2) Di recente, sono stati avviati a livello internazionale specifici progetti, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, volti a stabilire obblighi di comunicazione dei cosiddetti “meccanismi transfrontalieri”, ossia schemi di pianificazione fiscale aggressiva, che comprendono anche meccanismi finalizzati a compromettere il funzionamento dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Common Reporting Standard – CRS) o l’identificazione delle persone fisiche titolari effettive di asset e redditi schermati da strutture opache.
Ulteriore finalità perseguita da tali progetti è quella della “deterrenza”, poiché l’obbligo di comunicazione, nonché le conseguenze derivanti dalla violazione dello stesso, scoraggia i partecipanti dall’elaborare, proporre ed attuare schemi, accordi o progetti soggetti a tale obbligo.
Nell’ambito di queste iniziative, occorre evidenziare quelle realizzate in seno all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sia nell’ambito del progetto OCSE/G20 “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS), sia nell’ambito dello scambio automatico di informazioni a livello di Global Forum on Transparency and Exchange of information.
Ci si riferisce in particolare:
– all’azione 12 del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) denominata “Mandatory Disclosure Rules” – (di seguito “Report MDRs azione 12”);
– alle “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures” (di seguito “Report MDRs”).
In particolare il “Report MDRs azione 12” contiene raccomandazioni per gli Stati volte all’introduzione di regimi di comunicazione obbligatoria da parte degli operatori (intermediari e contribuenti), e relativo scambio tra le rispettive autorità fiscali, di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riguardo alle imposte oggetto del progetto BEPS. Tra le finalità di dette misure vi è quella di permettere alle Amministrazioni fiscali di disporre di informazioni tempestive, complete e pertinenti sui possibili rischi fiscali connessi alle strategie che i contribuenti intendono adottare.
Del pari, il Report MDRs disegna un analogo sistema di raccolta e scambio di informazioni relativamente a schemi idonei a rendere inefficace il funzionamento del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi “schermi” attraverso strutture non trasparenti.
Le suddette raccomandazioni OCSE sono state recepite in ambito europeo con la Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (Direttiva DAC 6), recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto concerne lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.
Peraltro, la citata Direttiva suggerisce che gli Stati Membri possano avvalersi del Report MDRs per l’interpretazione della medesima. Nel dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell’OCSE e, più specificamente, dei suoi modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, quale fonte illustrativa o interpretativa, al fine di assicurare un’applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell’Unione.
La Direttiva DAC 6, in particolare, introduce l’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo. In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.
Secondo la Direttiva, lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione. Il primo scambio automatico, per effetto dell’opzione esercitata dall’Italia ai sensi della Direttiva 2020/876/UE del Consiglio, per affrontare l’urgente necessità di rinvio dei suddetti termini, a causa della pandemia di Covid-19, è effettuato entro il 30 aprile 2021 e riguarda le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica comunicati nel primo trimestre 2021, nonché quelli attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati entro il 30 gennaio 2021 e quelli la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della Direttiva, cioè i meccanismi transfrontalieri attuati a decorrere dal 25 giugno 2018.
Nell’ordinamento è stata data attuazione alla Direttiva DAC 6 con il decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, cui ha fatto seguito il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020.
La fissazione delle modalità tecniche per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti è disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020.
Con la circolare in oggetto, si forniscono i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, con particolare riguardo all’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.
La presente circolare tiene conto dei contributi pervenuti in termini di proposte di modifiche e integrazioni a seguito della pubblica consultazione avviata in data 28 dicembre 2020 e conclusasi in data 15 gennaio 2021. Dai predetti contributi sono stati enucleati i principi indispensabili per elaborare la presente circolare, recante i primi chiarimenti in merito alla interpretazione delle disposizioni rilevanti. Con successivi documenti di prassi saranno forniti chiarimenti a quesiti specifici contenuti nei predetti contributi.
Si precisa che le esemplificazioni contenute nella presente circolare hanno a oggetto le modalità e le condizioni sottese agli obblighi di comunicazione, mentre l’appuramento di eventuali violazioni e le relative contestazioni dovranno fondarsi sull’analisi dei fatti e circostanze del singolo caso. Del pari, tali esemplificazioni non debbono essere intese in alcun modo come punto di riferimento per l’interpretazione delle rilevanti discipline impositive cui eventualmente viene fatto riferimento.
È necessario inoltre ricordare, in questo contesto, che la mancata reazione dell’Amministrazione finanziaria a fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte dell’intermediario o del contribuente non comporta l’accettazione della validità o del trattamento fiscale dello stesso. Coerentemente, si ritiene che la comunicazione di un meccanismo rilevante da parte di un intermediario o contribuente non costituisce di per sé ammissione di condotta elusiva o evasiva.