L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 28 giugno 2021, n. 170816, ha previsto che il credito d’imposta dell’incentivo eco-bonus, corrispondente all’importo del contributo rimborsato al venditore e recuperato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24. Il DL Sostegni ha previsto che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento 28 giugno 2021 vengono definite le modalità attuative dell’agevolazione e viene stabilito che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL). Viene inoltre stabilito che:
– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– restano ferme le disposizioni del D.M. 20 marzo 2019;
– sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.