Il cd. Decreto Agosto prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con messaggio n. 689/2021, l’INPS chiarisce che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è sufficiente la sottoscrizione dell’accordo stesso anche da parte di una sola organizzazione sindacale e l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Vengono così fugati i dubbi interpretativi in merito all’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale, qualora sussistano tutti gli altri requisiti di legge. L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. La citata disposizione è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.
L’espressione utilizzata dal Legislatore secondo cui l’accordo collettivo aziendale deve essere stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” ha suscitato diversi dubbi interpretativi da parte delle Strutture territoriali, in particolare è emerso che alcune Strutture territoriali respingerebbero le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Sul punto, però, l’Inps fa presente, con il messaggio in commento, che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Dunque, quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.