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Nessuna ritenuta sugli interessi dei finanziamenti corrisposti da un Fondo UK

Non si applica la ritenuta di cui all’art. 26, co. 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi dei finanziamenti erogati da un Fondo finanziario localizzato nel Regno Unito in favore di una società a responsabilità limitata costituita e fiscalmente ...

24 Febbraio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Non si applica la ritenuta di cui all’art. 26, co. 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi dei finanziamenti erogati da un Fondo finanziario localizzato nel Regno Unito in favore di una società a responsabilità limitata costituita e fiscalmente residente in Italia (Agenzia Entrate – risposta 24 febbraio 2021, n. 125).

L’art. 26, co. 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 prevede la disapplicazione della ritenuta di cui al comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’art. 2, par. 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria (art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 239/1996), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Come chiarito nella risoluzione 12 agosto 2019, n. 76/E, l’esclusione della ritenuta opera, in ogni caso, nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l’autorizzazione all’esercizio di detta attività.

Per poter beneficiare dell’esclusione dalla ritenuta, in sostanza, il comma 5-bis richiede che gli interessi siano relativi a finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati da talune tipologie di soggetti esteri tra i quali gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Per “investitore istituzionale estero”, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.

Ai fini di tale disciplina rilevano soltanto gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. La vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza prudenziale adottato nel paese in cui l’organismo è istituito. Inoltre, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 239/1996, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi “White list”) di cui al D.M. 04 settembre 1996.

In merito all’ambito soggettivo, la disposizione in esame non consente di procedere secondo il principio del “beneficiario effettivo”, così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma e aventi le caratteristiche sopra descritte.

Stante l’esplicito riferimento dell’art. 26, co. 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 ai percettori di reddito, non è coerente applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano anche i diretti percettori degli stessi.

Sotto il profilo oggettivo, la norma richiede che i finanziamenti:

– siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia;

– abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ovvero superiore a diciotto mesi.

Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto concerne il profilo regolamentare, non sussiste una violazione del requisito della riserva di attività in quanto i finanziamenti sono concessi in favore di una società facente parte del gruppo di appartenenza, detenuta, ancorché indirettamente, nella misura del 100% dal Fondo.

Con riguardo al requisito soggettivo, il Fondo non è un soggetto autorizzato allo svolgimento di alcuna attività regolamentata ai sensi del UK Financial Services and Market ACT 2000 (FSMA).

Tuttavia, in UK la costituzione e il funzionamento di un fondo di investimento collettivo non regolamentato è comunque considerata un’attività regolamentata. Pertanto, al fine di svolgere legalmente tale attività, il fondo deve essere gestito da un soggetto autorizzato dalla FCA.

Al fine di svolgere l’attività di gestione nel Regno Unito, il gestore del fondo (il GP o il gestore a cui il GP ha delegato l’attività di gestione) dovrà essere autorizzato dalla FCA.

Ciò posto e tenuto conto che il Fondo è istituito in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni, lo stesso può essere qualificato come un investitore istituzionale ai sensi dell’art. 26, co. 5-bis, D.P.R. n. 600/1973.

Tenuto conto, infine, che la società che riceve i finanziamenti è una società a responsabilità limitata costituita e fiscalmente residente in Italia avente per oggetto sociale la gestione di partecipazioni e che tali finanziamenti hanno una durata pari a 10 anni e, nel presupposto che tali finanziamenti non possano essere restituiti in via anticipata, in misura parziale o totale, prima di diciotto mesi e due giorni dalla data di erogazione, su tali interessi non si applica la ritenuta.

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