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Niente agevolazione per il rientro in Italia del pensionato con rendita finanziaria

La rendita di un fondo avente natura finanziaria e non previdenziale non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui all'art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR e, pertanto, il pensionato che voglia fare rientro in Italia e che percepisce tale pensi...

13 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

La rendita di un fondo avente natura finanziaria e non previdenziale non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR e, pertanto, il pensionato che voglia fare rientro in Italia e che percepisce tale pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, non può fruire del regime di favore previsto dall’art. 24-ter del TUIR (Agenzia Entrate – risposta 13 aprile 2021, n. 244).

Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Per l’accesso al regime in argomento è necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui al cit. art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR erogati da soggetti esteri.
In base al cit. art. 49, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
L’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività della norma anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche in forma di capitale o rendita, erogate da un fondo previdenziale estero a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili in Italia base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il paese della fonte.
In base al regime tributario vigente in Italia, detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Qualora però le suddette prestazioni pensionistiche hanno come scopo un investimento finanziario e pertanto non hanno alcuna finalità previdenziale, in quanto volte a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, non sono più riconducibili ai redditi di cui al cit. art. 49. In tal senso, il pensionato che voglia fare rientro in Italia e che percepisce tale pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, non può fruire del regime di favore previsto dall’art. 24-ter del TUIR.

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