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Non sono soggetti ad Irap i compensi per la carica di sindaco

I compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitat...

9 Dicembre 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

I compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione. (NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA 01 dicembre 2021, n. 215)

Il professionista che riveste la carica di sindaco non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale. La non assoggettabilità ad Irap di tali onorari è, tuttavia, subordinata ad alcune delle seguenti condizioni:
 – la fattura emessa dal professionista deve riferirsi espressamente alla carica di sindaco ricoperta, allo scopo precipuo di poter distinguere tale attività dalle altre rese dal professionista;
 – deve risultare possibile distinguere le diverse componenti del reddito professionale, onde poter appurare i differenti presupposti impositivi.
Da quanto sopra esposto deriva, parimenti, che anche nel caso in cui il professionista incaricato della funzione di sindaco sia socio di uno studio associato e questo, per patto interno tra gli associati, provveda a fatturare i compensi per la carica di sindaco per conto del singolo socio, gli onorari incassati dallo studio associato per tale carica non sono soggetti ad Irap.
Ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, infatti, non è sufficiente che il contribuente presti la propria attività in uno studio professionale, anche se associato, “atteso che tale presupposto non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza”, ma è necessario che il professionista, inserito in uno studio associato, si avvalga per l’espletamento delle attività professionali dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all’associazione e, quindi, fruisca dei servizi collettivi caratterizzanti l’attività svolta in associazione professionale; condizione questa che non risulta soddisfatta con riferimento all’attività di collegio sindacale, posto che questa, per la sua intrinseca caratteristica, non richiede l’esistenza di una particolare organizzazione, integrando una prestazione strettamente personale e concretamente eseguita dal professionista sindaco, di solito presso la sede della società vigilata e secondo un calendario predeterminato, in ragione delle apposite convocazioni. Inoltre, l’attività di sindaco, pur se ricoperta da un componente di uno studio associato, non può essere ricondotta e confusa con l’attività dall’ente associativo, in quanto le funzioni di controllo e di vigilanza relative all’incarico di sindaco sono sempre esercitate personalmente ed esclusivamente dal professionista incaricato, nominato per le sue capacità professionali, e munito dei necessari requisiti morali, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla legge. Tali circostanze consentono di escludere recisamente ogni apporto dell’organizzazione autonoma dello studio professionale all’espletamento di siffatte funzioni da parte dell’associato incaricato. Si può, pertanto, concludere che l’attività di sindaco, pur se posta in essere da un professionista associato, conservi un’autonomia ed una soggettività tributaria propria, che ne preclude la confusione con le restanti attività esercitate dallo stesso professionista nell’ambito dello studio associato. Di conseguenza non si genera una base imponibile ai fini IRAP.
Anche in tale caso, comunque, la non assoggettabilità ad Irap è subordinata a alcune condizioni analoghe a quelle previste per il singolo professionista:
– la fattura emessa dall’associazione professionale deve recare l’indicazione del nome dell’associato e della carica di sindaco ricoperta, allo scopo precipuo di poter distinguere tale attività dalle altre rese dall’associazione;
– deve essere possibile scorporare il compenso, al netto dei costi di diretta imputazione, ascrivibile alla carica di sindaco, dalle restanti attività fatturate dall’associazione, verificando l’esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
– il professionista deve essere in grado di mostrare di non fruire, per la carica di sindaco, dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla associazione. In tutti i casi la distinzione del compenso riferibile alle attività escluse da Irap resta, peraltro, agevolmente percorribile, in quanto con la delibera assembleare di conferimento degli incarichi de quibus si quantificano pure i compensi annuali spettanti. Per ultimo, si osserva che il medesimo trattamento può essere riservato anche, ad esempio, all’incarico di componente di Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza, trattandosi di fattispecie esclusivamente ascrivibili ad attività comportanti il solo apporto dell’opera personale del professionista. Principio che, invece, non può essere esteso tout court ad altre funzioni, che comportino inevitabilmente l’ausilio di una struttura autonomamente organizzata.

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