L’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto ulteriori provvedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei termini, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Con circolare n. 16/2021, l’Inps fornisce indicazioni di carattere generale relative alla misura contenuta nella previsione normativa di cui al citato in questione, con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate. Sospensione dei versamenti contributivi Modalità di recupero dei contributi sospesi
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 prevede che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020”, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. A tal riguardo – si precisa – l’Istituto comunicherà al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Sul piano generale, le disposizioni in commento sospendono sia gli adempimenti informativi sia i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 52/2020, paragrafo 3. L’Inps – con messaggio n. 23735/2007 – ha, inoltre, chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Infine, si evidenzia che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle rate in scadenza, nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 37, senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
In ordine, inoltre, alla disposizione contenuta al secondo periodo del citato comma 37, secondo cui: “I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi”, l’Inps precisa che la medesima previsione, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è da riferirsi ai contributi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre (cfr. gli artt. 17 e 18 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241).
Infine, si rappresenta che, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.