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Patto di non concorrenza con lavoratore subordinato e compenso, le ipotesi di nullità

In riferimento al patto di non concorrenza stipulato con lavoratore subordinato, la semplice previsione dell’onerosità del patto esclude che, in caso di squilibrio economico delle prestazioni, possa applicarsi la sanzione "estrema " della nullità n...

4 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

In riferimento al patto di non concorrenza stipulato con lavoratore subordinato, la semplice previsione dell’onerosità del patto esclude che, in caso di squilibrio economico delle prestazioni, possa applicarsi la sanzione “estrema ” della nullità nel negozio, fatte salve le ipotesi di pattuizione di compensi simbolici o “manifestamente” iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.

Una Corte di Appello territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore ed il suo ex datore di lavoro. Ad avviso della Corte il patto in questione era nullo perché non era determinato o determinabile il corrispettivo riconosciuto al lavoratore a fronte delle limitazioni professionali impostegli, con conseguente impossibilità, per il medesimo e poi per il giudice, di verificare la sua congruità in relazione al sacrificio professionale richiesto.
Nello specifico, il patto era strutturato in maniera tale che, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, al dipendente non spettasse l’intero compenso, ma solo quanto maturato in ragione d’anno o frazione. L’ammontare del compenso, quindi, non era fisso e neppure determinabile in base a parametri oggettivi, ma dipendente da una variabile legata alla durata del rapporto, il che determinava uno squilibrio tra le parti ed un assetto contrattuale sbilanciato a favore del datore di lavoro.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione l’ex datore di lavoro, deducendo che la sentenza della Corte di merito evidenziasse un forte contrasto fra affermazioni inconciliabili, oltre che una motivazione obiettivamente incomprensibile.
Per la Suprema Corte la censura è fondata.
Dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta (Corte di Cassazione, sentenza n. 16489/2009), configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Corte di Cassazione, sentenza n. 2221/1988).
Quanto agli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, la clausola di non concorrenza è finalizzata, da un canto, a salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi “esportazione presso imprese concorrenti” del patrimonio immateriale dell’azienda, e, d’altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché detta clausola non comprima eccessivamente le sue possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 9790/2020).
Pertanto, proprio al fine di non limitare l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore e di non pregiudicare ogni sua potenzialità reddituale, nell’ambito della disciplina generale in tema di limitazioni legali o volontarie alla concorrenza (art. 2596 c.c.), è prevista una specifica regolamentazione per il patto di non concorrenza con il lavoratore dipendente (art. 2125, c.c.). La validità di tale patto, infatti, è subordinata a specifiche condizioni di  forma, di corrispettivo, di limiti di oggetto, di tempo e di luogo, presidiando l’eventuale violazione con la più grave delle sanzioni negoziali, ovvero la nullità.
Orbene, nella sentenza impugnata non vengono in rilievo, rispetto al patto di non concorrenza in controversia, questioni di forma, di estensione dell’attività limitata, di tempo e di luogo, bensì di corrispettivo in favore del lavoratore e di sua determinabilità.
Tuttavia, proprio per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la norma richiede soltanto che sia fissato un compenso a favore del prestatore di lavoro, per cui potrebbe semplicemente ritenersi prevista la semplice onerosità del patto, il quale rimarrebbe quindi assoggettato, in caso di squilibrio economico delle prestazioni, alla rescissione per lesione (art. 1448, c.c.), laddove la sproporzione sia dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, ovvero alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467, c.c.), per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Ciò nonostante, considerando che tali istituti della rescissione per lesione e della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta avrebbero accordato al lavoratore subordinato una tutela “in larga misura soltanto apparente”, confinando nella “irrilevanza un’ampia gamma di ipotesi di squilibrio delle prestazioni”, è stato sancito il principio per cui (solo) nell’ipotesi di pattuizione di compensi simbolici o di compensi “manifestamente” iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno può applicarsi la sanzione “estrema ” della nullità, al culmine di una valutazione assolutamente rigorosa.

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