• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

+39 123 1234567

info@studiot21.com

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Studio T21

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Possibilità di posticipare gli aumenti retributivi per i settori Uniontessile Confapi

Siglato il 25/1/2021, tra UNIONTESSILE CONFAPI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’accordo che ha previsto di posticipare a luglio 2021 l'erogazione della tranche di aumento retributivo contrattuale prevista con decorrenza dall’1/1/20...

1 Febbraio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 25/1/2021, tra UNIONTESSILE CONFAPI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’accordo che ha previsto di posticipare a luglio 2021 l’erogazione della tranche di aumento retributivo contrattuale prevista con decorrenza dall’1/1/2021.

Le parti hanno previsto che, su richiesta motivata dell’impresa indirizzata alla RSU e a tutte le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL Uniontessile/Confapi, le stesse possano, attraverso accordo, posticipare l’erogazione della tranche contrattuale prevista decorrente dall’1/1/2021 al 30/6/2021.
Nella fattispecie il posticipo riguarderà esclusivamente la data di erogazione della tranche che, se definita in azienda con i soggetti sopra definiti, viene fissata al 1/7/2021, rimanendo convenzionalmente e figurativamente concordato tra le parti la data dell’1/1/2021. Gli effetti retributivi relativi alla mancata erogazione della trance, maturata nel periodo gennaio/giugno 2021, sulla retribuzione e sugli istituti diretti, indiretti e differiti saranno oggetto di conguaglio secondo le linee guidate sotto riportate.
Tale possibilità, visto la eccezionalità, non avrà carattere di ripetibilità.

TESSILI ABBIGLIAMENTO MODA

 

Livelli

Incrementi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

832,712.261,63
730,572.135,16
629,002.003,22
527,281.877,34
425,711.776,86
3 bis25,001.736,28
324,281.695,75
2bis23,281.645,76
222,141.602,23
114,281.265,69


CALZATURE


Livelli

Incrementi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

832,712.271,67
730,572.111,54
629,001.953,64
527,281.855,18
425,711.777,11
3 bis25,001.736,28
324,281.695,97
2bis23,281.645,82
222,141.602,41
114,281.265,24



PELLI E CUOIO

 

Livelli

Incrementi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

632,372.161,60
530,051.961,66
4s27,741.832,60
425,861.777,99
325,001.707,45
223,121.615,26
114,451.266,52


OCCHIALI


Livelli

Incrementi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

632,372.207,83
530,052.016,21
4s27,741.866,95
425,861.782,19
325,001.704,00
223,121.607,28
114,451.265,41


PENNE E SPAZZOLE

 

Livelli

Incrementi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

733,672.224,74
631,472.038,99
529,851.936,11
4S28,091.838,90
426,471.777,33
325,001.691,68
222,791.595,60
114,701.267,48


GIOCATTOLI

 

Livelli

Incrementi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2021

733,672.222,84
631,47 12.056,54
529,851.953,80
4s28,091.844,98
426,471.795,47
325,001.715,60
222,791.621,16
114,701.280,90


Nel caso di posticipo si definiscono le seguenti linee guida:
A) Con il cedolino delle competenze di luglio 2021 verrà erogato, oltre alla tranche del CCNL prevista per ogni singolo lavoratore in relazione al suo inquadramento, anche quanto maturato e non corrisposto da gennaio 2021 al 30/6/2021 sotto la voce “arretrato CCNL periodo gennaio 2021 – giugno 2021”.
b) Nel cedolino di dicembre 2021 verranno inoltre ricalcolate ed erogate tutte le incidenze retributive e contributive, sulla base degli istituti normativi, legali e contrattuali, liquidati nel periodo gennaio/giugno 2021, che sarebbero state erogate e sulle quali non è stato tenuto conto della tranche contrattuale non erogata nel periodo gennaio/giugno 2021.
C) In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo gennaio 2021 e prima del 30/6/2021, tutto quanto spettante al lavoratore dall’applicazione delle condizioni previste al punto A e al punto B) andrà corrisposto ai lavoratori con le competenze dell’ultimo cedolino di fine rapporto.
Per cessazioni di rapporto di lavoro successive al 30/6/2021 quanto previsto al punto B) verrà corrisposto con l’ultimo cedolino di fine rapporto.
D) le operazioni di conguaglio previste dalle presenti linee guida si considerano di competenza del mese in cui vengono effettuate alle date previste ai punti A), B) e C).

Category iconSenza categoria

Footer

Studio T21

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma (RM)

+39 081 123456
+39 081 123456
+39 321 1234567

info@studio21.com
pec@studio21.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube
Studio T21 | Copyright © 2022 | P.IVA: 00000000000
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta