Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è prevista l’approvazione della proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del Decreto Rilancio, cd. “Taglio dell’IRAP”. (Comunicato 30 aprile 2021, n. 87). Come noto l’articolo 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) ha disposto l’abolizione dei seguenti versamenti: Tuttavia, la norma consente la fruizione dell’esonero dei suddetti versamenti IRAP nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (cd. Temporary framework).
– saldo IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta);
– prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Beneficiari del cd. “taglio dell’Irap” sono le imprese e i professionisti, nonché gli enti non commerciali, soggetti passivi dell’imposta, con esclusione dei soggetti:
– che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche e organi dello Stato);
– di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
– con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.
In considerazione delle problematiche operative riscontrate nell’applicazione di tali limiti, il cd. “Decreto Agosto” (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104 del 2020) ha stabilito che in caso di errata applicazione del cd. “taglio dell’Irap”, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework, il mancato versamento dell’IRAP può essere regolarizzato senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Secondo la previsione originaria, il termine per il versamento dell’IRAP dovuta è stato fissato al 30 novembre 2020. Successivamente il “Decreto Ristori” (art. 13-quinquies, co. 6, del D.L. n. 137/2020) ha prorogato detto termine al 30 aprile 2021.
In concomitanza della scadenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è prevista l’approvazione della proroga al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del Decreto Rilancio.