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Prorogato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande di REM

27 apr 202 Il Ministero del lavoro ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine delle domande di REM, precedentemente fissato al 30 aprile 2021. La domanda di Rem può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line attraverso i seguenti canali: il s...

27 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

27 apr 202 Il Ministero del lavoro ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine delle domande di REM, precedentemente fissato al 30 aprile 2021.

La domanda di Rem può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’Inps, gli Istituti di Patronato.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 2 (cioè percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.
Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici. Un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.
Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159/2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021.
Possono ottenere il Rem anche i richiedenti che, pur non avendo i requisiti previsti per il Rem di cui al comma 1, hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Al fine del diritto al beneficio in trattazione, la NASpI e la DIS-COLL devono essere interamente godute e devono essere terminate (si fa riferimento al criterio di competenza temporale) all’interno del periodo 1° luglio 2020 – 28 febbraio 2021. Non soddisfa, pertanto, il requisito:
– chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima del naturale termine della stessa;
– chi ha chiesto e ottenuto l’anticipazione in unica rata per l’avvio di lavoro autonomo o attività d’impresa.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dal soggetto che abbia beneficiato di NASpI o DIS-COLL, è necessario indicare un IBAN intestato allo stesso richiedente.
In caso di accoglimento, il Rem previsto dall’articolo 12 (sia comma 1 che comma 2) è erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021.

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