Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata al trattamento di fine mandato erogato ad un amministratore con incarichi speciali (nella fattispecie vice presidente del consiglio di amministrazione) la condizione che il diritto al TFM risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, può ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui detto atto determini genericamente il diritto all’indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2021, n. 292). Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato da erogare, in occasione della cessazione dell’incarico, all’amministratore delegato pro tempore (nonché vice presidente del consiglio di amministrazione) con incarichi speciali, tenuto conto che il diritto all’indennità è stato riconosciuto dall’assemblea dei soci al momento della nomina, mentre la determinazione del suo ammontare è stata disposta dal consiglio di amministrazione successivamente, di anno in anno, in linea con quanto previsto dall’articolo 2389, comma 3, del codice civile. In particolare, se ai fini della tassazione separata, sia sufficiente che l’atto (di data certa anteriore all’inizio del rapporto) riconosca il diritto al trattamento di fine mandato senza necessità di doverne specificare anche l’importo. Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale in apposito fondo di una quota parte del compenso spettante agli amministratori per il loro ufficio. Nel caso in cui il trattamento di fine mandato rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è riconosciuta la possibilità di applicare il regime di tassazione separata (art. 17, co. 1, lett. c) del TUIR). A tal fine, è richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, incluso il trattamento di fine mandato, infatti, deve essere determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante una delibera assembleare dei soci.
L’articolo 2389, comma 1, del codice civile prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. In deroga a tale previsione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. A tal fine, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Sotto il profilo fiscale, il trattamento di fine mandato degli amministratori di società è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero ai redditi di lavoro autonomo se l’incarico rientra nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal contribuente. Pertanto, a seconda della qualificazione reddituale, si applicano le corrispondenti disposizioni fiscali.
In entrambi i casi, comunque, la tassazione del trattamento di fine mandato, sia come reddito assimilato al lavoro dipendente sia come reddito professionale, segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.
Con riferimento al requisito della “data certa”, si considera idonea documentazione di prova:
– la formazione di un atto pubblico;
– l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
– la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
– il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
– l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
– l’invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, limitatamente agli amministratori con incarichi speciali, detta condizione necessaria per l’applicazione della tassazione separata, può essere intesa nel senso che è sufficiente che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.
Una difforme interpretazione comporterebbe di fatto l’inapplicabilità del particolare regime della tassazione separata a tutte le ipotesi in cui la determinazione del compenso e della quota di trattamento di fine mandato sia affidata al consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile.