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REM: domande dal 1° luglio

Le domande di REM per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 possono essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.   I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la...

15 Giugno 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le domande di REM per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 possono essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.

 

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali:
– sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi
PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
– gli Istituti di patronato.
Come anticipato, il Decreto sostegni bis ha riconosciunto, per l’anno 2021, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 previste dal DL 41/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69).
Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del cit. DL n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021.
In particolare, ai sensi del cit. art. 12, il REM è riconosciuto ai ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del D.L. n. 34 del 2020.

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