Si forniscono alcune precisazioni chiarimenti in merito all’adozione della diffida accertativa per crediti patrimoniali nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 relativamente al regime di responsabilità solidale. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
La decadenza di cui al cit. art. 29, comma 2, può essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero anche per mezzo di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente. Inoltre, nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione, pertanto, a seguito della notifica dell’atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura tuttavia di verificare l’assenza di una intervenuta prescrizione e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Laddove, invece, le differenze retributive richieste dal lavoratore non siano diretta conseguenza della prestazione lavorativa ma di un eventuale inadempimento contrattuale ascrivibile al datore di lavoro che, unilateralmente e senza la necessaria forma scritta, avrebbe ridotto l’orario lavorativo ed il conseguente trattamento retributivo del dipendente, non consentendo a quest’ultimo di rendere a pieno la sua prestazione e di riceverne quanto contrattualmente previsto.
Pertanto, si tratta di una tipologia di crediti di natura risarcitoria che esula dall’ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di competenza del personale ispettivo.
Nell’ambito di un contratto di lavoro part-time la trasformazione dell’orario di lavoro può derivare solo da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, non assumendo valore probatorio il comportamento per facta concludentia. Al contrario, nel caso in cui il contratto sia a tempo pieno, l’accordo di modifica dell’orario, per il quale non è prevista ex lege una forma scritta ad substantiam, potrà essere provato anche attraverso comportamenti concludenti.
Dunque, l’accertamento in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore deve essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria.