La spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza, non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore, nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato (Corte di Cassazione, ordinanza 30 marzo 2021, n. 8786) Un Giudice di pace aveva rigettato il ricorso proposto un cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. In particolare, al medesimo era stata concessa la protezione umanitaria e rilasciato il relativo permesso di soggiorno, tuttavia, in sede di richiesta di rinnovo del permesso, il cittadino straniero aveva ricevuto il rifiuto dell’ufficio competente per essere decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del precedente permesso e contestualmente era stato emesso decreto di espulsione. La relativa motivazione riguardava l’illegittima permanenza sul territorio dello Stato in presenza di condizioni ostative ravvisate nella mancata richiesta di rinnovo del soggiorno nei termini di legge, non risultando neanche motivata la persistenza dei motivi che giustificavano la permanenza dello straniero sul territorio italiano, né ricorrendo i presupposti del divieto di espulsione (art. 19, D.Lgs. n. 286/1998).
Avverso tale ordinanza propone ricorso in Cassazione il lavoratore, lamentando che il termine di 60 giorni per la presentazione della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998) non ha natura perentoria e che la spontanea presentazione della domanda di rinnovo oltre il predetto termine non consente l’espulsione automatica dello straniero.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale (art. 13, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998), il mancato rifiuto esplicito o “per facta concludentia” di ricevere l’istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all’Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l’esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico (Corte di Cassazione, sentenza 20 giugno 2016, n. 12713).
Altresì, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato (in conformità, Corte di Cassazione, sentenza 12 marzo 2012, n. 4635).