I chiarimenti del Fisco sulle misure a sostegno dei settori alberghiero e termale in merito alla rivalutazione dei beni d’impresa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 marzo 2021, n. 200) Il decreto Liquidità (art. 6-bis, D.L. n. 23/2020) prevede tra l’altro che, al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti operanti in questi settori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La predetta rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello sopra indicato, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’attività svolta dall’istante s.a.s. è contraddistinta dal codice ATECO 55.1 – alberghi e strutture simili. La società ha concesso in affitto la propria azienda ad altra società in accomandita semplice. La società è proprietaria dell`unico immobile strumentale dove viene svolta l’attività operativa. Dal contratto di affitto di azienda emerge che le parti intendono derogare a quanto previsto dall’art. 2561 del C.C. riguardo all’obbligo di conservazione dei beni ammortizzabili e convengono che gli ammortamenti dei beni aziendali concessi in affitto continueranno ad essere fatti dall’affittante. L’istante intende effettuare la rivalutazione dell’immobile di cui sopra ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 23 del 2020 e ha precisato che l’attività svolta dalla medesima consiste unicamente nella concessione in affitto dell’azienda alla società affittuaria suddetta, con i cui soci non sussistono rapporti personali e/o patrimoniali di alcun tipo. Ciò premesso, l’istante chiede di poter beneficiare della rivalutazione gratuita dei beni d’impresa (articolo 15, comma 1, della legge 342 del 2000).
Per il Fisco, ferma restando la presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame, la società istante rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione prevista dall’articolo 6-bis del decreto Liquidità.