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Settore agricolo e della pesca: indennità una tantum nel Sostegni bis

Il decreto sostegni bis ha previsto, a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità una tantumpari a 800 euro. I soggetti interessati, ...

25 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto sostegni bis ha previsto, a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità una tantumpari a 800 euro.

I soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità né titolari di pensione. L’indennità una tantum: non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore dell’indennità in questione, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e del reddito di emergenza; non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del DL 41/2021 (indennità Covid-19); è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.
L’indennità è erogata con le modalità previste dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito.

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