L’INPS fornisce istruzioni operative e contabili riguardo alla ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i datori di lavoro e i lavoratori che svolgono attività nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1604).
Come noto, l’articolo 42-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 126/2020, e successive modificazioni, ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, entro la medesima data del 21 dicembre 2020 (termine poi differito all’8 gennaio 2021 come da circolare INPS n. 158/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Successivamente, il termine per i versamenti di cui sopra è stato prorogato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 198/2022 alle seguenti date: 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I soggetti interessati sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
L’INPS specifica che la proroga in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel citato territorio.
I contributi sospesi possono essere versati in unica soluzione o mediante rateizzazione, ricordandosi che, in quest’ultimo caso, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
I datori di lavoro con dipendenti, per i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020, effettueranno il pagamento mediante modello F24, utilizzando la causale contributo “RC01” – per i crediti ancora in fase amministrativa – mentre, per i crediti già affidati all’agente della riscossione, mediante versamento direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.
Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è “DM10”.
In caso di pagamento rateizzato, i versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, devono essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Riguardo ai datori di lavoro domestico, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati utilizzando il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1”.
Nel messaggio in commento, inoltre, l’INPS riporta le istruzioni operative per i versamenti dei contributi sospesi da parte degli artigiani e commercianti, dei committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola e dei lavoratori agricoli autonomi. Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.