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Sostegni bis: domanda di REM entro il 31 luglio

Entro il 31 luglio 2021, è possibile presentare la domanda di REM per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Per l'anno 2021, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre ...

27 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 31 luglio 2021, è possibile presentare la domanda di REM per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Per l’anno 2021, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 previste dal DL 41/2021.
Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021.
La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso (art. 36, DL 73/2021).

Relativamente ai professionisti con disabilità, ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44 del DL 18/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza) per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 – che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro – ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno di invalidità, comunque esso sia denominato, è equiparato all’assegno medesimo per le finalità di cui alla disposizione in commento (art. 37, DL 73/2021).
Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell’indennità di cui al cit. articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, percettori degli emolumenti suddetti, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data del 26 maggio 2021. La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

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