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Tassazione capital gain start up innovative nel DL Sostegni-bis

Tassazione del capital gain delle start up innovative (Bozza del DL Sostegni-bis). La bozza del DL Sostegni- bis introduce nell’ordinamento un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti ...

6 Maggio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tassazione del capital gain delle start up innovative (Bozza del DL Sostegni-bis).

La bozza del DL Sostegni- bis introduce nell’ordinamento un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative o come PMI innovative, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.
La norma prevede, in particolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.
Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni.
Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a partecipazioni non qualificate.

Nell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione, possedute per almeno 3 anni, in:
– start up innovative;
– PMI innovative.
Danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del DL n. 179 del 2012.
Inoltre, è prevista l’introduzione nell’ordinamento di un’agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.
L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.
L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

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