• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

+39 123 1234567

info@studiot21.com

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Studio T21

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Trasporto aereo e sistema aeroportuale e modalità di calcolo della retribuzione lorda: chiarimenti

Attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto ae...

31 Marzo 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020.

Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa, in relazione alle prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
Detta retribuzione lorda di riferimento vada rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei 12 mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
Come già precisato dall’Inps nel 2016, i periodi di mancata prestazione lavorativa (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda), a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari, debbano essere “sterilizzati”. Pertanto, al fine di evitare che detti periodi comportino un abbattimento della retribuzione, con inevitabile riduzione del beneficio previsto, gli stessi sono neutralizzati e non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
In coerenza con tale impostazione, l’Istituto ha, poi, chiarito che, nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, occorre tenere conto dell’ultima retribuzione utile percepita.
Ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in questione, l’Istituto precisa che il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della prestazione integrativa è rappresentato dai dodici mesi antecedenti la data della domanda di accesso alla prestazione erogata dal Fondo, con conseguente rideterminazione di detto periodo ad ogni successiva presentazione di una nuova istanza.
Nell’anno 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato, per effetto dei noti eventi connessi all’emergenza epidemiologica, un drastico calo del volume di traffico, con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che, a causa della conseguente diminuzione dell’attività lavorativa, hanno subito sensibili riduzioni.
L’eccezionalità di tali fenomeni, non previsti né prevedibili nell’ambito dello scenario socio-economico di riferimento del D.I. n. 95269/2016, ha imposto la necessità di una revisione degli attuali meccanismi di calcolo della retribuzione lorda, con particolare riguardo alla possibilità di neutralizzare tutto il periodo interessato dall’emergenza pandemica.
A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, valutando positivamente una ipotesi prospettata dall’Istituto, ha chiarito che il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento.
Ciò premesso, attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020.
Per tutte le prestazioni autorizzate sulla base delle retribuzioni riferite al periodo da neutralizzare, ciascuna Azienda dovrà procedere alla trasmissione all’Istituto dei nuovi dati retributivi, calcolati secondo le indicazioni sopra illustrate.
Infine, tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il settore e del tenore del recentissimo parere interpretativo, nelle more delle anzidette comunicazioni, verrà comunque garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi, salvo conguaglio in esito alla ricezione dei dati retributivi aggiornati.

Category iconSenza categoria

Footer

Studio T21

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma (RM)

+39 081 123456
+39 081 123456
+39 321 1234567

info@studio21.com
pec@studio21.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube
Studio T21 | Copyright © 2022 | P.IVA: 00000000000
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta