Riguardo alla seguente fattispecie “Banca online non residente priva di stabile organizzazione in Italia che intende operare sul mercato italiano tramite l’emissione di proprie carte di credito ricaricabili (carte revolving) a persone fisiche non imprenditori residenti nel territorio nazionale”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli interessi attivi sulle carte e sull’applicazione all’istituto non residente dell’imposta sui redditi di capitale e dell’imposta di bollo sugli estratti conto inviati via e-mail (Agenzia Entrate – risposta 01 febbraio 2021, n. 67).
Le carte di credito revolving rientrano nella più ampia categoria delle carte di credito ricaricabili ed hanno le stesse funzionalità della carta di credito tradizionale; a differenza di quest’ultima, però, non prevedono l’addebito delle spese a fine mese, ma consentono, indipendentemente dalle disponibilità del proprio conto, di restituire le somme prestate dalla Banca (saldo) in rate mensili.
Tale rapporto non prevede l’apertura di alcun conto corrente presso la Banca da parte del cliente.
Se il cliente sceglie di utilizzare la linea di credito, è tenuto a pagare gli interessi per gli acquisti di beni e servizi alla scadenza della data della restituzione della linea di credito, nonché, nel caso di prelievo di contante, a partire dalla data della transazione.
La Banca non addebita ulteriori commissioni per l’emissione della carta di credito (ad esempio nessun costo di adesione annuale) né commissioni per l’utilizzo della carta (ad esempio per l’uso dello sportello bancomat o l’utilizzo all’estero). Le uniche commissioni che possono essere eventualmente addebitate sono collegate all’utilizzo illecito della carta di credito, come ad esempio la morosità nel pagamento delle rate o del saldo.
L’emissione della carta è subordinata ad un preventivo accordo tra il cliente e la Banca attraverso una procedura online; a fronte di tale accordo, i clienti riceveranno mensilmente, via e-mail, un estratto conto che indicherà i movimenti effettuati (acquisti effettuati e/o prelievi di contanti) e l’ammontare minimo che il cliente dovrà rimborsare entro la data di pagamento (che è, generalmente, fissata in due settimane dall’invio dell’estratto conto).
Con riferimento alla modalità di tassazione degli interessi che la banca residente in Lussemburgo, priva di stabile organizzazione in Italia, percepisce da persone fisiche (non esercenti attività di impresa) residenti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi pagati da un soggetto residente in Italia ad una banca non residente priva di stabile organizzazione in Italia seguono il trattamento impositivo degli interessi, elementi di reddito in relazione ai quali sono previste, anche ai fini convenzionali, apposite disposizioni.
Con riferimento al caso di specie, in cui detti interessi sono corrisposti da soggetti privati residenti che, non essendo sostituti d’imposta (in quanto soggetti non imprenditori) al momento del pagamento non dovranno effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca estera, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia (qualificandoli come redditi di capitale) e presentare ai fini dichiarativi il Modello Redditi SC.
Il livello di imposizione da applicare alla banca non residente può essere inferiore a quello previsto dalla normativa domestica (aliquota IRES ordinaria del 24%) in quanto può trovare applicazione il regime previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
L’estratto conto che la banca invia mediante e-mail ai clienti italiani è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine e tale documento ha sia la funzione di informare gli stessi delle movimentazioni effettuate (acquisti e/o prelievi di contanti) mediante l’utilizzo della carta di credito revolving e sia la funzione di richiesta dell’ammontare minimo che i clienti dovranno rimborsare entro la data di pagamento.