• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

+39 123 1234567

info@studiot21.com

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Studio T21

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • TC Desk

Trattamento tributario di indennità erogate in base a contrattazione collettiva integrativa

Le indennità connesse a prestazioni lavorative corrisposte a dipendenti pubblici in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione in esecuzione di un Accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nell’anno di erogazione,...

13 Aprile 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le indennità connesse a prestazioni lavorative corrisposte a dipendenti pubblici in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione in esecuzione di un Accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nell’anno di erogazione, rientrano tra le somme soggette a tassazione separata. A tal fine, non è necessaria un’analisi delle ragioni che hanno determinato l’erogazione in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, poiché il ritardo è riconducibile ad una causa giuridica (contratto collettivo) prevista espressamente dal Tuir (Agenzia delle Entrate – Risposta 13 aprile 2021, n. 243).

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a dipendenti pubblici a seguito di contrattazione collettiva integrativa adottata nell’anno successivo a quello di maturazione.
In particolare, l’Accordo disciplina la corresponsione degli emolumenti accessori previsti nel Fondo risorse decentrate connesse a prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio, nonché peculiari responsabilità, unitamente ai compensi destinati a remunerare la performance organizzativa ed individuale.
Sulla base della normativa che regola i trattamenti economici del personale della pubblica amministrazione, la corresponsione dei suddetti emolumenti accessori non può che avvenire, per sua natura, in una fase successiva all’anno di maturazione degli emolumenti stessi, ovvero posteriormente all’esecuzione delle prestazioni lavorative da remunerare e non può prescindere dall’adozione di atti che ne attestino l’avvenuta esecuzione, secondo quanto previsto anche dai vigenti sistemi di misurazione e valutazione della performance.

In proposito l’Agenzia delle Entrate ha osservato che in base al principio di cassa, sancito dall’articolo 51 del TUIR, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, è previsto che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Affinché possa trovare applicazione la tassazione separata è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
– derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche); oppure,
– sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti (circostanze di fatto).

Dunque, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Pertanto, qualora ricorra una delle “cause giuridiche”, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
Viceversa, la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

Tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata è previsto il “contratto collettivo”, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

Con riferimento al quesito esaminato, perciò, le indennità indicate devono ritenersi soggette a tassazione separata, dal momento che sono state corrisposte in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta,ovvero in esecuzione dell’Accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nell’anno di erogazione.
In altre parole, il ritardo nella corresponsione è dovuta al sopraggiungere di una “causa giuridica” che costituisce presupposto per l’applicazione della tassazione separata, senza necessità di un’analisi sulle ragioni che hanno determinato l’erogazione in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme.

Diversamente, nel caso della corresponsione in un anno successivo dell’indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente, deve ritenersi applicabile la tassazione ordinaria. In tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell’emolumento.

Category iconSenza categoria

Footer

Studio T21

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma (RM)

+39 081 123456
+39 081 123456
+39 321 1234567

info@studio21.com
pec@studio21.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube
Studio T21 | Copyright © 2022 | P.IVA: 00000000000
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta