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Tutela antinfortunistica: concorso di responsabilità per i titolari della posizione di garanzia

In tema di infortunio sul lavoro, nell’ipotesi in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica...

16 Febbraio 2021 da Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di infortunio sul lavoro, nell’ipotesi in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

In primo grado, il capo-area di uno stabilimento veniva condannato per imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione del TU sicurezza, per aver omesso, nell’ambito delle operazioni di sostituzione dei cilindri e di manutenzione straordinaria degli stessi riguardante un impulso elettrico sulla loro aderenza in uso presso il reparto treno nastri/2, di valutare i rischi specifici della stessa attività, con consequenziale adozione di misure idonee atte a garantire la sicurezza dei lavoratori da redigere in un’apposita relazione, cagionava al lavoratore gravi lesioni personali. In appello, i giudici ritenevano l’appello fondato solo in relazione al trattamento sanzionatorio e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflittagli a due mesi di reclusione, con pena sospesa nei termini e alle condizioni di legge.
In particolare, la Corte territoriale ha ricordato che, il sistema prevedeva che la sostituzione dei cilindri dovesse avvenire in modo del tutto automatizzato, di talché non era stata prevista la presenza di alcun operaio che svolgesse manualmente tale operazione e conseguentemente non era stato approntato alcun documento di valutazione del rischio, per come ammesso anche dalla difesa dell’imputato, in quanto alcun rischio avrebbe dovuto verificarsi. Al contrario, sin da subito, il sistema si era rivelato difettoso per cui si era reso necessario l’intervento del manutentore per effettuare manualmente lo sganciamento del cilindro usurato. Pertanto, nel momento in cui l’opera del manutentore si era palesata tanto frequente quanto necessaria, corretto appare il rilievo operato dai giudici di merito che fosse insorto in capo al responsabile dell’area, ma anche della stessa azienda, l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio di tali operazioni, ancora più pericolose in quanto il modus operandi prescelto, divenuto prassi, era di per sé pericoloso, laddove la chiusura delle ribaltine successiva alla sostituzione dei cilindri veniva effettuata da un operaio posto su di un pulpito, postazione dalla quale non si aveva la completa visuale del piano sottoposto e dunque non poteva valutarsi la concreta situazione di fatto. Inoltre, erano state adottate anche altre precauzioni quali la previsione di pulsanti a pressione tali da consentire l’apertura e la chiusura della ribaltina soltanto una per volta, la diminuzione della velocità di apertura e chiusura delle ribaltine, con il raddoppio del tempo di apertura e chiusura delle ribaltine.
Dunuqe, per un verso, è stato ritenuto non avere alcun rilievo che la pratica operativa adottata fino a quel momento si fosse trasformata in una prassi seguita da tutti coloro che partecipavano a quelle manovre, dal momento che si trattava di una procedura pericolosa dovendosi ritenere che solo per mero caso non si era mai verificato un incidente, e per l’altro è stata ritenuta infondata l’affermazione che, anche a seguito di una valutazione del rischio, il sinistro si sarebbe verificato ugualmente in quanto il sistema adottato successivamente al fatto in esame tende a permettere il pieno controllo sia dell’area interessata dall’operazione, non visibile in precedenza, sia del macchinario che apre e chiude le ribaltine da parte di un unico operatore presente al piano. Oltre ad ulteriori accorgimenti relativi alle modalità di funzionamento ed ai tempi di completamento delle operazioni. D’altra parte, se è vero che l’incidente si sia verificato per una serie di disattenzioni ma anche di inefficienze/insufficienze strutturali, il rischio da prevenire nel caso di specie era proprio quello che ha determinato l’infortunio.
In conclusione, i giudici di merito hanno riconosciuto il concorso di ulteriori responsabilità nell’infortunio, quale quella del capoturno e, in minima parte, anche quella dello stesso infortunato che mai avrebbe pensato che fosse impartito l’ordine di chiusura delle ribaltine nonostante la sua presenza in quell’area, sebbene egli avrebbe dovuto abbandonarla immediatamente dopo aver concluso le operazioni affidategli.

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