Ulteriore proroga, in materia di Superbonus 110%, del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 30 marzo 2020, n. 83933). L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che, per il Superbonus 110%, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.
A seguito della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 5, co. 22, D.L. n. 41/2021), per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, l’invio è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.