con la Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, l’INPS comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La decisone della BCE di innalzare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 3,50%, con decorrenza dal 22 marzo 2023, ha impattato sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ciò premesso, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,50% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. Restano, comunque, immutati i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Dunque, dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,50% annuo e viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.
In parallelo, anche la misura delle sanzioni civili risente dell’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti). Mentre, in caso di evasione, la misura della sanzione civile in ragione d’anno, resta ferma al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vanno calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, in conseguenza alle variazioni stabilite dalla BCE, a decorrere dal 22 marzo 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).